Ripartenza dal 18 maggio: ecco le misure previste dall’ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. Z00041 del 16/05/2020.
L’ordinanza regionale è stata emanata a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.33/2020 del 16 maggio 2020, che ha previsto la cessazione dell’efficacia di tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Legge n.19/2020, nonché la possibilità da parte delle Regioni di adottare protocolli e linee guida tese a disciplinare lo svolgimento proprio delle attività economiche, produttive e sociali.
A decorrere dal 18 maggio 2020 potranno quindi riprendere attività economiche ed artigianali quali commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, centri commerciali e outlet, le attività artigianali, le agenzie di viaggio nonché i servizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Saranno poi riprese le attività di servizi della persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing).
Queste attività dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate all’ordinanza stessa.
Saranno inoltre consentite lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti – addetti ed istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione.
Per quanto riguarda gli esercizi marittimi saranno consentite l’attività nautiche di diporto l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea).
Potranno riprendere l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori; l’apicultura e la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.
Per la circolazione area sarà possibile il volo di aerei ultraleggeri.
Per le attività ancora sospese, sarà consentito l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.
Tutte le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza.
Tali attività dovranno rispettare un orario di chiusura specifico, non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul suolo o da asporto.
Saranno infine consentiti gli spostamenti all’interno delle regioni senza necessità di darne giustificazione.
Resta ovviamente vietato qualunque forma di assembramento in luoghi pubblici, pur tornando ad essere possibile riunirsi nel rispetto della distanza minima di sicurezza.
Riprenderanno le funzioni religiose, ma nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni al fine di assicurare distanziamento ed evitare la diffusione del contagio.
SCARICA IL PDF DEL DECRETO LEGGE 32/2020 DEL 16/05/2020
SCARICA IL PDF DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO N. Z00041 DEL 16/05/2020