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PROTEZIONE UMANITARIA – CONCETTO DI “NUCLEO INELIMINABILE COSTITUTIVO DELLO STATUTO DELLA DIGNITÀ PERSONALE” – SITUAZIONI DI DISASTRO AMBIENTALE, CAMBIAMENTO CLIMATICO E INSOSTENIBILE SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI.

La Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di protezione umanitaria, ha affermato che l’accertamento effettuato dal giudice di merito in ordine al presupposto del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, investe, non solo, l’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi inclusi i casi del disastro ambientale, definito dall’art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse climatiche.

(Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5022, Pres. R. M. Di Virgilio, Est. Cons. Stefano Oliva)

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