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NULLO IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE CHE VIETA DI TENERE ANIMALI DOMESTICI IN CASA.

Vi è nullità sopravvenuta per contrarietà a diritti inviolabili che travolge le norme volute dal costruttore oltre che quelle approvate dall’assemblea, anche in data anteriore all’entrata in vigore della Riforma del Condominio del 2012.

Deve essere posta nel nulla la disposizione del regolamento condominiale di natura contrattuale, e ciò per nullità sopravvenuta conseguente all’introduzione con la legge 220/12 del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1138 c.c., a mente del quale le norme del regolamento non possono vietare di possedere e detenere animali domestici“.

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Cagliari con l’ordinanza del 22 luglio 2016 in merito alla possibilità di tenere animali domestici in condominio.

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