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Aggressione del cane: responsabile il proprietario se non prova il caso fortuito.

Il Tribunale di Verbania, sentenza 22 febbraio 2022, n. 81, dichiarando la responsabilità del proprietario di un cane che, aggredita un’anziana signora, ne provocava la caduta con conseguenti gravi lesioni, giunge a ritenere risarcibili ai figli della donna (attori) i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio. Ritiene le allegazioni del convenuto non idonee a scalfire l’elevato grado di probabilità della riconducibilità causale della caduta all’aggressione da parte dell’animale.

La responsabilità ex art 2052 C.c. c.c. ha carattere oggettivo poiché il proprietario risponde sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma della mera relazione – di proprietà o di uso – intercorrente fra lui e l’animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso.

Al danneggiato (attore), dunque, spetta soltanto provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell’animale “quod sensu caret”, che dipenda dalla natura dell’animale stesso e prescinda dall’agire dell’uomo.

Spetterà, invece, al proprietario o all’utilizzatore dell’animale, al fine di liberarsi dalla responsabilità, provare la sussistenza del caso fortuito, ovvero della ricorrenza di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità e che sia idoneo ad interrompere detto nesso eziologico, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nel custodire l’animale, né la dimostrazione della sua normale mansuetudine.

Rientrano nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilità, anche il fatto del terzo, il comportamento colposo del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario o all’utente che si ponga come causa autonoma dell’evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile.

Se la prova liberatoria non viene fornita o non viene fornita in maniera tale da poter escludere con assoluta certezza che l’evento lesivo sia ricollegabile ad un caso fortuito, il giudice non potrà fare altro che condannare il proprietario dell’animale al risarcimento dei danni per l’intero.

L’art.2052 c.c. fa riferimento al “fatto” dell’animale, che ricorre quando quest’ultimo partecipa attivamente alla causazione del danno. In altre parole, è necessario che il danno sia la conseguenza di un fatto collegabile all’animale e il prodotto di una sua attività irrazionale o di un movimento inconvulso. L’animale deve essere causa diretta e immediata del danno, causandolo come manifestazione della sua forza ferina, della sua forza bruta, del suo comportamento, non sorretto da ragione ma da istinto naturale. Qualora, invece, sia l’uomo a cagionarlo per mezzo dell’animale, allora troverà applicazione l’art. 2043 c.c.

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