A volte anche un momento piacevole come una vacanza può essere rovinato da una serie di inconvenienti quali per esempio la perdita dei propri bagagli. Secondo recente Cassazione in questi casi lo sventurato viaggiatore può chiedere il risarcimento del danno.
Nel caso in cui durante un viaggio, in partenza o al rientro, al viaggiatore venga smarrito il bagaglio ai fini del risarcimento è necessario fare chiarezza su i diritti e le responsabilità delle parti oggetto del rapporto. Pensiamo al caso di un imbarco delle valigie in aereo: il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia della compagnia aerea (vettore aereo), e quest’ultima in caso di mancata restituzione o di danneggiamento del bagaglio, è tenuta al risarcimento del danno, a meno che non riesca a dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nella consegna siano stati determinati da causa a sè non imputabile e derivante da imperizia del viaggiatore o dalla natura stessa del bagaglio.
Si ricorda inoltre che la normativa sul trasporto aereo internazionale è stata unificata sotto la Convenzione di Montreal del 1999 (alla quale è stata data esecuzione in Italia con la legge 12/2004). Secondo tale convenzione, il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli se il fatto si è prodotto a bordo dell’aereo, oppure nel corso del periodo nel quale il vettore aveva la custodia dei bagagli.
Lo smarrimento dei bagagli, inoltre, secondo la pronuncia n. 3308/2023 della Suprema Corte di Cassazione è sicuramente risarcibile ed è sufficiente che, ai fini del ristoro, il turista presenti come prova gli scontrini fiscali degli acquisti dei beni di prima necessità che hanno dovuto rimpiazzare quelli contenuti nella valigia andata perduta e di conseguenza smarriti.
Questi i fatti che hanno portato alla decisione: la passeggera di un volo aereo aveva citato in giudizio una nota compagnia a causa dello smarrimento dei suoi bagagli per cinque giorni. All’interno dei bagagli la donna deteneva beni di prima necessità, tra cui farmaci, che ha dovuto riacquistare tempestivamente sul luogo di vacanza, con conseguente ed imprevisto impiego di denaro.
In primo grado era stato riconosciuto a titolo di ristoro la somma di 400,00 euro che era stata ridotta poi in sede di appello a causa del parziale accoglimento dell’impugnazione della compagnia aerea. Alla donna veniva quindi, in tale sede, riconosciuto un risarcimento pari ad euro 115,75 calcolato sulla base degli scontrini degli acquisti che la ricorrente aveva dovuto fare per rimpiazzare i beni contenuti nel bagaglio e che la stessa aveva presentato in giudizio.
La compagnia aerea ricorreva , contestando il riconoscimento del danno in Cassazione,che rigettava il ricorso. Secondo la Corte, infatti, il ristoro alla donna doveva essere riconosciuto alla luce degli scontrini probatori dell’acquisto di merce di prima necessità fatti per sostituire i beni contenuti in valigia, poiché “null’altro occorre per ritenere dimostrato sia l’esborso sia il nesso di causalità con la mancata disponibilità del bagaglio”.
Alla luce di tale pronuncia, si afferma quindi che sia sufficiente per ottenere un risarcimento del danno, dimostrare che dalla perdita dei bagagli, dovuta per cause imputabili alla compagnia trasportatrice, sia scaturito un nocumento per il viaggiatore che possa configurarsi anche semplicemente nella necessità di dover fare acquisti per rimpiazzare i beni andati perduti. Si ricorda al contempo che le compagnie di viaggio sono, dal canto loro, tenute ad informare la clientela in anticipo sulle regole vigenti in materia di risarcimento danni nonché relativamente ai limiti massimi del risarcimento stesso per danneggiamenti al bagaglio o in caso di smarrimento.