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DESIGNAZIONE DEI PAESE DI “ORIGINE SICURA” NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI ASILO POLITICO: QUALI CRITERI DA PARTE DEGLI STATI?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), ha affrontato questioni fondamentali riguardanti la designazione dei “paesi di origine sicuri” nell’ambito delle procedure di asilo. La decisione si concentra sull’interpretazione degli articoli 36 e 37 della Direttiva 2013/32/UE, che stabiliscono le procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale.

Contesto della causa

Il caso trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica Ceca). La questione centrale riguardava la possibilità per uno Stato membro di designare un paese terzo come “paese di origine sicuro” anche se alcune parti del suo territorio non soddisfano i criteri stabiliti nell’Allegato I della Direttiva 2013/32/UE.

Principali punti della sentenza

  1. Designazione di un paese di origine sicuro: La Corte ha stabilito che l’articolo 37 della Direttiva 2013/32/UE non consente agli Stati membri di designare un paese terzo come “paese di origine sicuro” se alcune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali previste. In altre parole, la designazione deve riguardare l’intero territorio del paese terzo e non può essere limitata a specifiche regioni ritenute sicure.
  2. Ruolo del giudice nazionale: La Corte ha inoltre chiarito che, nell’ambito di un ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, il giudice nazionale è tenuto a effettuare un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto. Ciò include la valutazione della conformità della designazione di un paese come “paese di origine sicuro” ai criteri stabiliti dalla direttiva, anche se tale questione non è stata espressamente sollevata dalle parti.

Implicazioni della sentenza.

Questa decisione rafforza le garanzie procedurali per i richiedenti asilo, assicurando che la designazione di un paese come “paese di origine sicuro” sia soggetta a un rigoroso controllo giurisdizionale. Gli Stati membri devono garantire che tale designazione sia basata su una valutazione completa e aggiornata delle condizioni nel paese terzo in questione. Inoltre, i giudici nazionali svolgono un ruolo cruciale nel garantire che le decisioni amministrative in materia di asilo rispettino pienamente i criteri stabiliti dal diritto dell’Unione Europea, ribadendo la Corte che essi hanno il potere di disapplicare la norma nazionale che sia in contrasto con essi.

In sintesi, la sentenza del 4 ottobre 2024 sottolinea l’importanza di un approccio rigoroso e uniforme nella designazione dei “paesi di origine sicuri”, al fine di proteggere i diritti dei richiedenti asilo e garantire l’applicazione coerente delle norme europee in materia di protezione internazionale, di cui viene ribadita la natura sovraordinata rispetto alle norme nazionali dei singoli stati.

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