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L’IRREGOLARITA’ URBANISTICA NON DETERMINA L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO PRELIMINARE.

L’irregolarità urbanistica dell’immobile promesso in vendita non blocca la sentenza di trasferimento. In presenza degli estremi della licenza, infatti, l’atto resta valido anche se il titolo edilizio è stato concesso per una diversa destinazione d’uso del bene. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6191 del 5 marzo 2021, che ha precisato che in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Pertanto, il preliminare può ritenersi valido e l’irregolarità urbanistica dell’immobile lamentata dalla ricorrente non rileverebbe neanche ai fini della nullità del contratto definitivo.

Si riporta di seguito la massima: “La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della l. n. 47 del 1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente all’1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare. Ne consegue che, in queste ipotesi, rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c.”.

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