L’Ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025 della Corte di Cassazione affronta il tema dell’assegno di mantenimento in caso di separazione personale dei coniugi, con particolare riferimento all’onere del coniuge richiedente di attivarsi nella ricerca di un’occupazione.
La Corte ha stabilito che l’attitudine al lavoro proficuo, intesa come capacità effettiva di svolgere un’attività retribuita, è un elemento fondamentale nella valutazione del diritto all’assegno di mantenimento. Pertanto, il coniuge che richiede tale assegno, se in possesso di capacità lavorativa, ha l’onere di dimostrare di aver cercato attivamente un’occupazione adeguata alle proprie competenze e di non essere riuscito a ottenerla nonostante un’effettiva e diligente ricerca.
Questo principio si basa sull’idea che l’obbligo di assistenza materiale tra coniugi non possa estendersi fino a compensare l’inerzia di chi è in grado di lavorare. Di conseguenza, la semplice disoccupazione o la disparità reddituale rispetto all’altro coniuge non sono sufficienti per giustificare l’assegno di mantenimento; è necessaria una prova concreta dell’impossibilità di procurarsi un reddito adeguato attraverso un’occupazione.
La Corte ha inoltre sottolineato che la valutazione dell’attitudine lavorativa deve tenere conto di fattori personali e ambientali concreti, evitando considerazioni astratte o ipotetiche. Pertanto, il giudice deve esaminare elementi come l’età, lo stato di salute, le esperienze professionali e le opportunità lavorative disponibili nel contesto territoriale di riferimento.
In conclusione, l’Ordinanza n. 3354/2025 ribadisce che il diritto all’assegno di mantenimento è subordinato alla dimostrazione, da parte del coniuge richiedente, di un’effettiva e diligente ricerca di un’occupazione adeguata e della concreta impossibilità di procurarsi un reddito sufficiente per il proprio sostentamento. In mancanza di tale prova, la richiesta di mantenimento può essere legittimamente respinta.