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CASSAZIONE: USO DEL TELEFONO ALLA GUIDA,  IL VERBALE DELLA POLIZIA LOCALE FA PIENA PROVA FINO A QUERELA DI’ FALSO.

Il  nostro Codice della Strada disciplina l’utilizzo del cellulare e dispositivi elettronici  durante la guida all’articolo 173 ,che recita testualmente al secondo comma: È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie”. 

Recentemente è stato specificato che il divieto di utilizzo di apparecchi elettronici durante la guida non va inteso in senso assoluto  ma si riferisce ad un uso che comporta l’allontanamento anche per pochi secondi delle mani dallo sterzo, come per esempio l’invio di un sms.    

Durante la marcia del veicolo l’uso di smartphone e dispositivi analoghi è permesso solo  quando (come specifica la circolare 28/12/2021 del Ministero dell’Interno), si utilizza la modalità in viva voce o cuffiette auricolari con volume ragionevole, ossia senza limitare la capacità uditiva del conducente.

 Gli incidenti provocati per l’utilizzo del cellulare alla guida sono sempre troppo numerosi e l’opinione pubblica ha spesso sollecitato il legislatore ad intervenire con delle modifiche considerevoli delle normative.

Nonostante ad oggi non vi siano stati rimaneggiamenti del Codice della Strada e delle relative norme, la giurisprudenza di legittimità si è espressa sul tema dell’ utilizzo del cellulare alla guida con una recentissima pronuncia (Corte di Cassazione, sez. VI civile , N. 6108/2023) .

Secondo gli Ermellini laddove si venisse fermati mentre si utilizza impropriamente il telefono alla guida, ai fini dell’irrogazione della sanzione ovvero della multa, fa fede esclusivamente il verbale redatto dagli agenti di polizia stradale.  

E’ dunque inutile per l’automobilista beccato dai vigili opporsi sottolineando una scorretta interpretazione dei fatti. 

Per mettere in discussione  il verbale occorrerà utilizzare lo strumento della  querela di falso. 

Questi i fatti  che hanno portato alla pronuncia. Un automobilista aveva adito  la Corte avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto  della sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (uso del telefono alla guida).

Il ricorrente lamentava che il verbale si fosse basato su una errata “percezione sensoriale” da parte degli agenti in quanto lo stesso sosteneva  di aver maneggiato – prima di essere fermato dalla Polizia Locale – non il cellulare, ma la custodia degli occhiali da sole.

Per la S.C. “come correttamente rilevato dal giudice di merito, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale”.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché ogni contestazione che concerne le circostanze di fatto  della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale deve avvenire nell’ambito della querela di falso e non già di un giudizio di opposizione. 

Infatti  lo strumento  della querela di falso serve ad accertare, come già specificato in altra pronuncia dalla Corte, qualsiasi alterazione nell’atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell’attività amministrativa, anche dall’interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale e la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale che ha redatto” (si veda sul punto Cass. n. 10870/2018).

Pertanto, qualora il verbale emesso da un pubblico ufficiale attesti che il conducente di un veicolo stava utilizzando un cellulare mentre era alla guida, tale circostanza fa piena prova fino alla querela. Si ricorda inoltre che contro lo stesso non è ammissibile la prova testimoniale, come già dichiarato dalla Corte con l’ordinanza  7 maggio 2018, n.10870. 

Si sottolinea infine che le multe che possono essere applicate in caso di violazione dell’art 173 e che possono essere legittimate, dunque, dal solo verbale,  variano  da un minimo di 165 ad un massimo di 660 euro. Oltre a ciò, in caso di nuova violazione entro due anni dalla prima si potrà essere soggetti alla sanzione della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

SONO RISARCIBILI I DANNI DA INFEZIONE CONTRATTA DURANTE IL RICOVERO IN OSPEDALE? IL SI DELLA SUPREMA CORTE.

Durante il ricovero in ospedale è possibile che un paziente contragga  le cosiddette infezioni“nosocomiali”a causa di agenti patogeni talvolta presenti in  sala operatoria o nei reparti .  Di recente, il problema è stato aggravato dall’avanzare della Sars- Covid 19: infatti, nonostante gli accorgimenti messi in atto dai sanitari, non è infrequente che molti pazienti, contraggano il virus durante la loro degenza in ospedale.

In alcuni casi la contaminazione può avvenire a causa della non adeguata sanificazione degli ambienti oppure degli strumenti necessari alla cura del paziente. 

Pertanto viene da domandarsi se il ricoverato, che era immune al suo ingresso  in ospedale e contrae l’infezione durante il ricovero, possa chiedere un risarcimento del danno alla struttura sanitaria ospitante e al personale medico.

In primis è opportuno specificare che tra il paziente e l’ospedale si instaura un contratto di prestazione d’opera atipico, definibile contratto di “spedalità”. Ovvero, il paziente, che eventualmente può anche pagare un ticket per ricevere determinate prestazioni sanitarie, riceve  le cure dall’intera equipe medica e paramedica che mette a disposizione del ricoverato la propria professionalità.  Nel contempo il paziente riceve anche prestazioni di carattere “alberghiero” come il vitto e l’alloggio durante l’intera fase di ricovero.

Dunque, in forza di tale contratto di “spedalità” è possibile richiedere un risarcimento del danno laddove ci si ammali.  E’ fondamentale però che il paziente dimostri di aver contratto l’infezione nel periodo di degenza in ospedale. La struttura dovrà, invece, per contro, provare di aver provveduto a porre tutti i rimedi sanitari per evitare il contagio .   

Per quanto riguarda il personale medico, la responsabilità si basa su un presupposto diverso.  Il medico , infatti, è titolare di una  posizione di garanzia nei confronti del paziente e deve perseguire con scienza e coscienza un unico fine: la cura del malato.  Egli risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. Per tali ragioni,  il medico o il sanitario dovrà, invece, provare  di aver praticato un necessario e doveroso trattamento terapeutico valutando se, nel caso specifico, fosse stata praticata una corretta terapia profilattica pre e post intervento atta ad evitare l’insorgere delle infezioni.

Sul tema, si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4864 del 23.02.2021. Tale signora P. aveva impugnato dinanzi agli ermellini una sentenza della Corte d’Appello di  Bologna che non riconosceva il nesso di causalità tra il ricovero presso un noto nosocomio bolognese avvenuto due volte di seguito, in primis per un intervento di “asportazione dell’ernia e neurolisi bilaterale” e in un secondo momento per  una “infezione chirurgica della ferita operatoria” che rendeva necessario, una “revisione chirurgica della ferita lombare infetta” e l’accertata positività al batterio Serratia Marcenscens. Tale batterio, che interessa in particolare il tratto gastrointestinale ed il flusso sanguigno, rientra nelle infezioni “nosocomiali” più diffuse e sebbene normalmente inoffensivo, nel caso di pazienti   fragili o con difese immunitarie compromesse, come il caso in questione, può avere conseguenze gravose.

La Corte dava ragione all’attrice ed accoglieva il ricorso, in primis precisando che : “mentre il danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il sanitario deve provare l’esatta esecuzione della prestazione o l’impossibilità dell’esatta esecuzione dovuta ad una causa imprevedibile ed inevitabile”.

Dopodichè la Corte di Cassazione ritenne  che il secondo intervento era stato necessitato dal primo, in quanto eseguito per recidivante dell’ernia originariamente operata. In tal modo veniva già provata la  correlazione, in termini di efficienza causale, tra il progressivo aggravamento patologico e la condotta del sanitario, spettando a quel punto, alla convenuta struttura e al medico, tale Dott. Pi., provare l’esatto adempimento della prestazione ovvero il fattore causale alternativo da solo idoneo a cagionare l’evento, nonchè la sua imprevedibilità.  Successivamente, anche grazie alle rilevanze peritali, gli ermellini affermarono che  “una volta ritenuta altamente probabile dai consulenti la natura esogena dell’infezione, causata da germi di tipo ospedaliero, doveva operarsi la valutazione della responsabilità giuridica del medico e della casa di cura alla luce della prova liberatoria offerta in ordine al corretto adempimento dei sanitari”.

I termini di prescrizione per il risarcimento del danno da infezione contratta in ospedale è di 5 anni nei confronti della struttura,10 nei confronti del sanitario.

È illegittima la multa se l’autovelox non è sottoposto a verifiche di funzionalità.

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante auto velox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n.8694 del 17 marzo 2022.

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev’essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.

Aggressione del cane: responsabile il proprietario se non prova il caso fortuito.

Il Tribunale di Verbania, sentenza 22 febbraio 2022, n. 81, dichiarando la responsabilità del proprietario di un cane che, aggredita un’anziana signora, ne provocava la caduta con conseguenti gravi lesioni, giunge a ritenere risarcibili ai figli della donna (attori) i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio. Ritiene le allegazioni del convenuto non idonee a scalfire l’elevato grado di probabilità della riconducibilità causale della caduta all’aggressione da parte dell’animale.

La responsabilità ex art 2052 C.c. c.c. ha carattere oggettivo poiché il proprietario risponde sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma della mera relazione – di proprietà o di uso – intercorrente fra lui e l’animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso.

Al danneggiato (attore), dunque, spetta soltanto provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell’animale “quod sensu caret”, che dipenda dalla natura dell’animale stesso e prescinda dall’agire dell’uomo.

Spetterà, invece, al proprietario o all’utilizzatore dell’animale, al fine di liberarsi dalla responsabilità, provare la sussistenza del caso fortuito, ovvero della ricorrenza di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità e che sia idoneo ad interrompere detto nesso eziologico, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nel custodire l’animale, né la dimostrazione della sua normale mansuetudine.

Rientrano nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilità, anche il fatto del terzo, il comportamento colposo del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario o all’utente che si ponga come causa autonoma dell’evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile.

Se la prova liberatoria non viene fornita o non viene fornita in maniera tale da poter escludere con assoluta certezza che l’evento lesivo sia ricollegabile ad un caso fortuito, il giudice non potrà fare altro che condannare il proprietario dell’animale al risarcimento dei danni per l’intero.

L’art.2052 c.c. fa riferimento al “fatto” dell’animale, che ricorre quando quest’ultimo partecipa attivamente alla causazione del danno. In altre parole, è necessario che il danno sia la conseguenza di un fatto collegabile all’animale e il prodotto di una sua attività irrazionale o di un movimento inconvulso. L’animale deve essere causa diretta e immediata del danno, causandolo come manifestazione della sua forza ferina, della sua forza bruta, del suo comportamento, non sorretto da ragione ma da istinto naturale. Qualora, invece, sia l’uomo a cagionarlo per mezzo dell’animale, allora troverà applicazione l’art. 2043 c.c.

SOCIAL MEDIA, MINORI E PRIVACY

Al giorno d’oggi tutti condividiamo foto e status sulle piattaforme social (face book, Instagram, Twitter ecc…), il problema si pone quando sono i minori a fare un uso eccessivo dei media e proteggerli da scomodi inconvenienti. Secondo la normativa vigente, la pubblicazione di una foto, quindi di un ritratto di se stessi, deve avere il consenso preventivo del soggetto immortalato. La domanda ora sorge spontanea, quando i minori possono pubblicare foto di se stessi in autonomia? In Italia, il limite di legge (art. 2 quinquies D.Lgs. n. 101/2018) per manifestare il consenso in modo autonomo è fissato al compimento dei 14 anni di età. Gli infraquattordicenni quindi, devono sempre ottenere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per potere compiere, sui social network o su siti Internet, qualsiasi tipo di pubblicazione di foto, video o altri tipi di informazioni dalle quali si possano dedurre le informazioni personali del minore. Si aggiunge inoltre che non basta il consenso di uno dei due genitori, in quanto entrambi, devono essere pienamente d’accordo su tale attività del minore. In caso di disappunto tra i genitori, sarà l’Autorità Giudiziaria a stabilire l’uso e le modalità delle piattaforme social, del minore ancora non quattordicenne.

NULLO IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE CHE VIETA DI TENERE ANIMALI DOMESTICI IN CASA.

Vi è nullità sopravvenuta per contrarietà a diritti inviolabili che travolge le norme volute dal costruttore oltre che quelle approvate dall’assemblea, anche in data anteriore all’entrata in vigore della Riforma del Condominio del 2012.

Deve essere posta nel nulla la disposizione del regolamento condominiale di natura contrattuale, e ciò per nullità sopravvenuta conseguente all’introduzione con la legge 220/12 del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1138 c.c., a mente del quale le norme del regolamento non possono vietare di possedere e detenere animali domestici“.

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Cagliari con l’ordinanza del 22 luglio 2016 in merito alla possibilità di tenere animali domestici in condominio.

L’IRREGOLARITA’ URBANISTICA NON DETERMINA L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO PRELIMINARE.

L’irregolarità urbanistica dell’immobile promesso in vendita non blocca la sentenza di trasferimento. In presenza degli estremi della licenza, infatti, l’atto resta valido anche se il titolo edilizio è stato concesso per una diversa destinazione d’uso del bene. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6191 del 5 marzo 2021, che ha precisato che in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Pertanto, il preliminare può ritenersi valido e l’irregolarità urbanistica dell’immobile lamentata dalla ricorrente non rileverebbe neanche ai fini della nullità del contratto definitivo.

Si riporta di seguito la massima: “La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della l. n. 47 del 1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente all’1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare. Ne consegue che, in queste ipotesi, rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c.”.

PROTEZIONE UMANITARIA – CONCETTO DI “NUCLEO INELIMINABILE COSTITUTIVO DELLO STATUTO DELLA DIGNITÀ PERSONALE” – SITUAZIONI DI DISASTRO AMBIENTALE, CAMBIAMENTO CLIMATICO E INSOSTENIBILE SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI.

La Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di protezione umanitaria, ha affermato che l’accertamento effettuato dal giudice di merito in ordine al presupposto del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, investe, non solo, l’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi inclusi i casi del disastro ambientale, definito dall’art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse climatiche.

(Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5022, Pres. R. M. Di Virgilio, Est. Cons. Stefano Oliva)

TRASFERIMENTO ED ASSISTENZA FAMILIARE AL PORTATORE DI HANDICAP: GRAVA SUL DATORE DI LAVORO ALLEGARE E PROVARE CIRCOSTANZE OSTATIVE.

Il diritto soggettivo del dipendente (cfr., art. 33 legge n. 104/1992) che assista con continuità un familiare portatore di handicap di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed a non essere trasferito senza il proprio consenso, sussiste ovviamente ove ciò sia “possibile” e cioè qualora, in un bilanciamento tra gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera significativa le esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l’attività della parte datoriale; su quest’ultima, privata o pubblica che sia, grava poi l’onere della prova di siffatte circostanze ostative all’esercizio del diritto. Lo ha ribadito la Sezione lavoro del Supremo Collegio in una recente sentenza. (Cass. civ. sez. Lavoro, 18 gennaio 2021, n. 704).

Di seguito la massima: “Il diritto soggettivo del dipendente (cfr., art. 33 legge n. 104/1992) che assista con continuità un familiare portatore di handicap di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed a non essere trasferito senza il proprio consenso, sussiste ovviamente ove ciò sia “possibile” e cioè qualora, in un bilanciamento tra gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera significativa le esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l’attività della parte datoriale. Su quest’ultima, nondimeno, privata o pubblica che sia, grava l’onere della prova di siffatte circostanze ostative all’esercizio del diritto (Nel caso di specie, rigettando il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, rilevata la mancata prova da parte del datore di lavoro circa la sussistenza di esigenze economiche, produttive od organizzative ostative al trasferimento della lavoratrice ricorrente, aveva affermato, in riforma della pronuncia di prime cure, il diritto di quest’ultima ad essere destinata alla sede di lavoro più vicina al domicilio della madre e del fratello ordinando al datore di lavoro medesimo di procedere alla relativa assegnazione oltre alla refusione delle spese di lite)”.

Danno da morte del congiunto e onere della prova dell’alterazione della vita di relazione dei familiari

Con decisione depositata il 1 settembre 2020, il Tribunale di Imperia ha specificato che la morte di uno stretto congiunto “costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un’alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l’inesistenza di tali pregiudizi” (T. Imperia 1.9.2020).