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VA REINTEGRATO IL COMMESSO LICENZIATO PER NON AVER SERVITO UN CLIENTE SENZA MASCHERINA

Con sentenza del 13 gennaio 2021, n. 9, il Tribunale di Arezzo ha confermato l’ordinanza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente, che si era rifiutato di servire un cliente senza mascherina, condannando il datore di lavoro a reintegrare in servizio il lavoratore.

È un diritto del lavoratore costituzionalmente garantito quello di operare in condizioni sicurezza. Se il cliente di un market non intende indossare la mascherina né altro presidio di sicurezza, nonostante l’obbligo normativo vigente, il lavoratore addetto alla cassa può rifiutarsi di servirlo. Tale rifiuto non costituisce illecito disciplinare e, pertanto, un licenziamento fondato su di esso deve considerarsi illegittimo con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.

E quanto stabilito dal Tribunale di Arezzo con la recente sentenza n.9/2021 del 13/01/2021.

FINO A TRE ANNI DI CARCERE PER CHI POSTA SUI SOCIAL COMMENTI OFFENSIVI.

I leoni da tastiera dovranno prestare molta attenzione alle offese gratuite postate sui social network. I Giudici di merito qualificano come atto diffamatorio ai sensi dell’art. 595 del Codice Penale, la condotta di chi offenda l’altrui reputazione attraverso l’uso dei social network.I social sono dei mezzi di pubblicità che consentono la promulgazione di notizie verso un ampio numero di soggetti, dove un numero a volte illimitato di utenti possono venire a conoscenza di post e considerazioni. Secondo la Giurisprudenza recente, il reato si configura qualora le espressioni adoperate siano tali da gettare una luce oggettivamente negativa sulla vittima. La pena per chi preso dalla rabbia valichi il confine tra comportamento civico e il compiere il reato di diffamazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516,00 euro. Con l’evoluzione tecnologia il diritto non può che camminare di pari passo, così da regolare un mondo virtuale fatto di immagini e suoni, dove talvolta, si ritiene legittimo poter offendere ed inveire senza conseguenza alcuna, come ad esempio, per chi con un post visibile a tutti i suoi contatti offenda l’ex accusandolo di non contribuire al mantenimento dei figli (Tribunale di Torino, 299/2020) o per chi, denigri una professoressa sul piano familiare, privato e lavorativo (Tribunale di Ascoli Piceno, 90/2020). La persona diffamata può quindi costituirsi parte civile nel processo penale o rivolgersi direttamente al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno morale da calcolare in via equitativa (Tribunale di Vicenza, 1673/2020) dimostrando la paternità del post (Cass.9105/2020) attraverso gli indirizzi IP (Internet Protocol address) ed il numero del datagramma che identifica univocamente un dispositivo (host).

GRATUITO PATROCINIO PER LE VITTIME DI VIOLENZA. AMMISSIONE NON PIU’ VINCOLATA AI LIMITI DI REDDITO.

La Corte Costituzionale con la prima sentenza del 2021 (Cort. Cost. 01/2021) si è pronunciata sulla delicata tematica riguardante l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.
Le vittime dei reati quali maltrattamenti in famiglia, mutilazioni degli organi genitali femminili, violenze sessuali, abusi sessuali su minori, gli stupri di gruppo, lo stalking e altri atti persecutori, la riduzione a schiavitù, la prostituzione minorile, la pedopornografia, il turismo sessuale, il sesso davanti a minori e l’adescamento di minorenni, avranno il diritto di accedere al patrocinio gratuito indipendentemente dal proprio reddito familiare.
La decisione della Corte non avrà risvolti e conseguenze solo economiche, ma permette ad ogni persona, vittima di abusi e violenza, la possibilità di accedere gratuitamente, in ogni condizione finanziaria essa si trovi, alla Giustizia.
Nella motivazione della sentenza si precisa che la richiesta dei giudici di merito di dimostrare redditi entro i limiti fissati all’art. 76 del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, alle vittime di violenza, accentua la loro delicata vulnerabilità vista la particolare natura dei reati in questione, per cui è necessario offrire un concreto sostegno alla persona, incoraggiando a denunciare ed a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.
La pronuncia pone le sue radici anche nella Convenzione di Istanbul in materia di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne la violenza domestica. L’art. 57 stabilisce che le gli Stati garantiscono che le vittime abbiano diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni stabilite dal diritto interno.
Il Giudice Costituzionale, ha quindi scelto come chiave di lettura per la norma del Testo unico, nei reati di violenza, l’accesso al gratuito patrociniole alle vittime,in virtù della natura stessa del reato, sottolineando la posizione di aiuto verso tutte le vittime, indipendentemente da genere, età e reddito di abusi e violenze.

CONTRATTO c.d. “PRELIMINARE DI PRELIMINARE”: NATURA GIURIDICA ED EFFICACIA

Quando la contrattazione preliminare relativa alla compravendita immobiliare sia scandita in due fasi, con la previsione della stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già un preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero abbia soltanto effetti obbligatori con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Bari del 17 luglio 2020, n. 2252.

In effetti già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva osservato che è valida e produttiva di effetti la stipulazione di contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento), se sia configurabile un interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto fondata su una differenziazione di contenuti negoziali.

La violazione di tale accordo costituisce fonte di responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto (Cass. civ. sez. Unite, 6 marzo 2015, n. 4628).

La Suprema Corte, con la pronuncia or ora richiamata, era giunta al riconoscimento della piena validità di quegli accordi prodromici al contratto preliminare tradizionalmente inteso allorché sia rinvenibile in essi, secondo la preliminare valutazione del Giudice di merito, l’interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto ed alla differenziazione dei contenuti negoziali, e sempre che appaia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperto dal vincolo negoziale con essi originato.

Detti accordi, pertanto, ove ricorrano i presupposti appena citati, devono ritenersi contratti perfettamente validi, perseguenti interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico; contratti la cui violazione, contraria a buona fede, può dar luogo a responsabilità contrattuale da mancata stipulazione del contratto stipulando.

In altre parole, tale negozio è di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, (Cass. civ. sez. II, 19 novembre 2019, n. 30083; Cass. civ. sez. II, ord., 7 maggio 2020, n. 8638).

Non si tratta, in ogni caso, di affermare la validità del preliminare del preliminare già in via generalizzata, bensì avuto preciso riguardo alla causa concreta dell’operazione negoziale ove reputata meritevole dal giudice nel caso concreto. In altri termini, il “preliminare aperto” è valido – sottolinea la Suprema Corte – soltanto se «emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare».

L’indicazione di valide ragioni atte a giustificare l’accordo procedimentale si riverbera, come sottolinea la Corte, anche in ordine al regime di responsabilità in caso di violazione del preliminare del preliminare: infatti, il rifiuto di proseguire nel procedimento di formazione del contratto può legittimarsi soltanto dinanzi a una ragione conforme a buona fede. Ove ciò non sia, al contrario, la violazione del “preliminare aperto” darà luogo a una responsabilità contrattuale – poiché si tratta, in ogni caso, di accordi negoziali – la quale determinerà un risarcimento dell’interesse negativo, simile a quello risarcibile nel caso di responsabilità da rottura ingiustificata delle trattative.

Non ci si deve fermare, pertanto, all’alternativa “preliminare o definitivo“, perchè far ciò significa amputare le forme dell’autonomia privata, sia quando si vuole rintracciare ad ogni costo il contratto preliminare in qualunque accordo iniziale, sia quando si ravvisa nel c.d. preliminare chiuso il contratto definitivo, passibile soltanto di riproduzione notarile.

Spetterà all’interprete vagliare caso per caso l’emergere dell’interesse delle parti e verificare, soprattutto nelle contrattazioni immobiliari, se la proposta irrevocabile contenga gli elementi del contratto preliminare o se costituisca una mera puntazione delle trattative, perché le parti hanno omesso di verificare – e lo faranno solo in sede di preliminare – alcuni elementi essenziali del negozio.

Sul punto, di recente, la Corte di Cassazione (sez. II sentenza n. 26484 del 17 ottobre 2019 ha affermato che: «La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda soltanto effetti obbligatori (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disvalore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla base dell’operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale» (v. anche Cass. civ. sez. II, ord., 28 novembre 2019, n. 31188).

L’ASSICURAZIONE DEL “VETTORE” RISARCISCE PER INTERO IL PASSEGGERO SOLO SE IL CONDUCENTE E’ RESPONSABILE.

La Cassazione, con la sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019, ha fissato un precedente che stravolge l’iter sin qui seguito per ottenere il risarcimento dei danni, comunque sempre dovuto, per i passeggeri in caso di incidente stradale.

La Suprema Corte ha infatti stabilito che il conducente dell’auto su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, affinché scatti l’obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazione.

In pratica chi sia rimasto danneggiato in un sinistro stradale mentre si trovava a bordo di un veicolo in qualità di trasportato non può ottenere il risarcimento del danno dall’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni private, qualora il convenuto dimostri che la responsabilità del sinistro sia esclusivamente a carico del conducente dell’altro veicolo ovvero l’assicuratore di quest’ultimo intervenga nel giudizio e riconosca la responsabilità del proprio assicurato.

Fermo restando comunque che, una volta accertata la corresponsabilità del vettore nell’incidente, il suo assicuratore deve risarcire integralmente il danneggiato, a prescindere dalla misura di responsabilità dei soggetti coinvolti (salvo rivalsa verso le compagnie degli altri responsabili).

In conclusione, ad avviso della Cassazione il legislatore del 2005, con l’art. 141 Cod. Ass., ha creato una mera praesumptio iuris tantum sulla falsariga dell’art. 2054 c. 1 c.c. e non ha reso oggettiva la responsabilità dell’assicuratore del vettore. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’assicurazione del vettore ed enuncia i seguenti principi:

  • il caso fortuito va inteso in senso giuridico, ossia comprensivo delle condotte umane;
  • il caso fortuito rappresenta il limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro;
  • il vettore deve essere almeno corresponsabile del sinistro, quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
  • se viene accertata la corresponsabilità del vettore (an) è irrilevante la sua misura (quantum), poiché l’assicuratore del vettore deve risarcire in toto il trasportato (salvo rivalsa);
  • l’assenza di responsabilità del vettore può essere dimostrata dal suo assicuratore, che provi il caso fortuito;
  • dall’intervento dell’assicuratore di uno dei corresponsabili, che lo esoneri dall’obbligo risarcitorio; dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato.

Di seguito la massima: “In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può,tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TORINO, 16/08/2016)” (Cassazione civile, sez. III, Sentenza 13/02/2019 n° 4147).

FAMIGLIA DI FATTO INSTAURATA DAL BENEFICIARIO – CONSEGUENZE – PERDITA DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE

La Prima sezione civile ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della S.C. della questione di massima di particolare importanza, se l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, ovvero al contrario se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento.

DECRETO “RIPARTENZA” ED ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DEL 16 MAGGIO 2020: ECCO COSA RIAPRIRA’ DA LUNEDI’ 18 MAGGIO 2020 E COSA CAMBIERA’ NELLE REGOLE SUGLI SPOSTAMENTI.

Ripartenza dal 18 maggio: ecco le misure previste dall’ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. Z00041 del 16/05/2020.

L’ordinanza regionale è stata emanata a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.33/2020 del 16 maggio 2020, che ha previsto la cessazione dell’efficacia di tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Legge n.19/2020, nonché la possibilità da parte delle Regioni di adottare protocolli e linee guida tese a disciplinare lo svolgimento proprio delle attività economiche, produttive e sociali.

A decorrere dal 18 maggio 2020 potranno quindi riprendere attività economiche ed artigianali quali commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, centri commerciali e outlet, le attività artigianali, le agenzie di viaggio nonché i servizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Saranno poi riprese le attività di servizi della persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing).

Queste attività dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate all’ordinanza stessa.
Saranno inoltre consentite lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti – addetti ed istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione.

Per quanto riguarda gli esercizi marittimi saranno consentite l’attività nautiche di diporto l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea).

Potranno riprendere l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori; l’apicultura e la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.

Per la circolazione area sarà possibile il volo di aerei ultraleggeri.

Per le attività ancora sospese, sarà consentito l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.

Tutte le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza.

Tali attività dovranno rispettare un orario di chiusura specifico, non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul suolo o da asporto.

Saranno infine consentiti gli spostamenti all’interno delle regioni senza necessità di darne giustificazione.

Resta ovviamente vietato qualunque forma di assembramento in luoghi pubblici, pur tornando ad essere possibile riunirsi nel rispetto della distanza minima di sicurezza.

Riprenderanno le funzioni religiose, ma nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni al fine di assicurare distanziamento ed evitare la diffusione del contagio.

SCARICA IL PDF DEL DECRETO LEGGE 32/2020 DEL 16/05/2020

SCARICA IL PDF DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO N. Z00041 DEL 16/05/2020

VADEMECUM PER IL COLLOCAMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – PROGETTO NATURABILITY II

Il presente Vademecum è frutto della pluriennale collaborazione in materia di inclusione sociale delle persone con
disabilità sviluppatasi fra le associazioni Dokita onlus, HAbitaTerra, Demetra e Articolo Ventiquattro, partner nel progetto
Natur-Ability II: nuovi percorsi di inclusione sociale in favore di giovani con disabilità nel territorio dell’Agro
Pontino (https://www.dokita.org/progetti/natur-ability-2/), finanziato dell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Lazio –
Direzione Regionale Formazione, Ricerca, Innovazione, Scuola Università e Diritto allo Studio, denominato “Presa in carico,
orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale attiva” a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020.
Esso ha lo scopo di inquadrare gli elementi essenziali e necessari per favorire il difficoltoso percorso di inserimento della
persona con disabilità nel mondo del lavoro. È un tentativo di dare una risposta alle domande frequenti di chi si trova nella
necessità di come fare e a chi rivolgersi per trovare un’attività lavorativa per il proprio congiunto nel labirinto della burocrazia.
In particolare, per collocamento mirato si intende “il complesso degli strumenti che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto a loro più adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli
strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione.

SCARICALO ORA IL FILE IN PDF – TROVERAI INFORMAZIONI IMPORTANTI

LA VIOLAZIONE DELLE RESTRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19: COSA SI RISCHIA?

Passeggiare senza un’apparente motivazione è un’attività rilassante e tutt’altro che dispendiosa, tranne al tempo del COVID-19 !

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso, il legislatore ha introdotto contingenti ed eccezionali misure restrittive della libertà personale di ognuno, cercando di limitare quei comportamenti sociali che potessero favorire la diffusione del virus.

La prima tappa normativa dell’emergenza si individua con il D.L. 23/02/2020, n.6.

Con il decreto in oggetto il legislatore, dopo aver previsto misure di contenimento da imporre ad imprese e cittadini al fine di evitare la propagazione del contagio, sanzionava l’inosservanza alle predette misure mediante la disposizione contenuta nell’art.3, comma 4, stabilendo che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale”.

Considerata, tuttavia, la scarsa efficacia dissuasiva di tale incriminazione, poiché trattandosi di reato bagatellare la sanzione era oblabile, con estinzione del reato ed applicazione di una pena pecuniaria a dir poco irrisoria, il successivo D.L. 25/03/2020, n.19, nel riordinare l’intera disciplina emergenziale, ha radicalmente mutato il sistema sanzionatorio.

La violazione delle misure di distanziamento sociale è stata depenalizzata e, per l’effetto, trasmutata in un illecito amministrativo punito con una ammenda da 400,00 a 3.000,00 euro (art.4, D.Lgs. 25/03/2020, n.19).

E’ rimasto immutato il contenuto dei precetti e dei divieti, sono state sostituite le pene principali (pecuniarie) ed accessorie (chiusura attività imprenditoriale), ritenendole più adeguate in termini di efficacia deterrente, incisività, semplicità ed immediatezza, in quanto irrogate direttamente dall’Autorità Amministrativa ai sensi dell’ormai collaudato meccanismo della Legge n.689/81.

Ma cosa succede a chi è stato sanzionato prima del 25/03/2020, ovvero prima dell’entrata in vigore del D.L. 25/03/2020, n.19 ?

Nel rispetto del principio del favor rei, al soggetto verrà sempre applicata la norma ad egli più favorevole.

Il regime intertemporale per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema sanzionatorio è regolato dall’art. 4, comma, 8, del D.L. 25/03/2020, n.19.

In concreto, l’effetto di tale disposizione normativa è che gli illeciti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore (e quindi fino alle 23:59 del 24/03/2020), saranno puniti con una sanzione amministrativa da applicare retroattivamente, nella misura minima ridotta della metà, e quindi pari a 200,00 euro.

Pertanto i procedimenti penali pendenti, scaturiti da violazioni commesse antecedentemente al 25/03/2020, l’Autorità giudiziaria dispone la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa, che provvederà secondo le cadenze procedurali dettate in materia di illeciti amministrativi.

LA VIOLAZIONE DELLE RESTRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19: COSA SI RISCHIA?Passeggiare senza un’apparente…

Pubblicato da Sportello Legale su Domenica 26 aprile 2020

LOCAZIONI: GLI EFFETTI GIURIDICI DELL’EPIDEMIA DA COVID-19

Il contratto di locazione, quale contratto di durata, è fisiologicamente esposto alle sopravvenienze che intervengono nel corso del rapporto. Sopravvenienze che potendo incidere sulle prestazioni di ciascuna delle parti, acquistano rilievo sul piano dell’equilibrio contratturale.

Nei recenti provvedimenti adottati dal Governo per tentare di mitigare gli effetti della situazione emergenziale determinata dall’epidemia da COVID-19 e dalle scelte imposte per cercare di contenerla, alcune disposizioni riguardano ora i contratti di locazione, segnatamente i contratti di locazione c.d. commerciali, venendo così ad integrare il novero delle regole che nel Codice e nelle leggi complementari disciplinano i contratti.

In ordine a tale ultimo aspetto, va subito premesso che le disposizioni normative in vigore non prevedono alcuna facoltà di sospensione del pagamento dei canoni.

Tuttavia l’art.65 del D.L. 17/03/2020, n.18, prevede in favore dei conduttori di botteghe e negozi una misura di sostegno indiretta, consistente nel credito d’imposta pari al 60% del canone d’affitto versato per il mese di marzo 2020.

Ancora con riferimento al rapporto locativo assume invece rilievo un’altra disposizione del medesimo provvedimento, là dove l’art.91 integra il dettato dell’art.3, D.L.2 marzo 2020, n.9, ora convertito in L. n. 13/2020, stabilendo che il rispetto delle misure dettate per il contenimento dell’epidemia “è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 C.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Previsione, questa, che viene allora direttamente ad incidere sul rapporto locativo, nella misura in cui attiene in termini generali all’adempimento o, meglio, al possibile inadempimento del conduttore.

In tale ampia prospettiva, che trascende la questione del mancato pagamento del canone e tocca invece il diverso profilo del rapporto locativo, sembra opportuno chiedersi di quali strumenti potranno avvalersi le parti del contratto ed in quale misura potrà essere realizzato un giusto contemperamento tra i contrapposti interessi dei contraenti, ovvero quello del conduttore di continuare ad utilizzare l’immobile per lo svolgimento della propria attività e quello del locatore di ricavare dal bene i frutti civili: diritti che hanno entrambi rilievo sul piano dei principi costituzionali.

In primis, certamente il diritto di recesso, che l’art.7, L.n.392/78 riconosce al conduttore indipendentemente dalle previsioni contrattuali e “quando ricorrano gravi motivi” costituisce una risposta possibile, immediata ma obiettivamente inadeguata a rispondere all’emergenza, giacché segna la fine del rapporto contrattuale e forse anche dell’attività commerciale.

Di maggiore rilievo e meritevoli di approfondimento sono invece quegli istituti che consentirebbero, di fronte al verificarsi di fatti obiettivi, del tutto indipendenti dalla volontà dei contraenti e che incidono sull’equilibrio che sempre deve esserci tra prestazione e controprestazione, di proseguire il rapporto locativo non solo “rebus sic stantibus”, ma anche a condizioni diverse da quelle originariamente pattuite.

Tale possibilità, de iure condito, è a tutt’oggi imprescidibilmente legata alla volontà dei contraenti ad addivenire a nuove condizioni contrattuali, diverse da quelle iniziali.

Né tale “riduzione ad equità” del rapporto potrebbe essere affidata ai Tribunali. Infatti, secondo la dottrina maggioritaria, il Giudice non potrebbe mai correggere il contratto, prevalendo sempre l’autodeterminazione delle parti. L’unica eccezione sistematica si riscontrerebbe nel caso di clausola penale manifestamente eccessiva, la cui riduzione sarebbe espressione di un’integrazione capace di sovrapporsi alle pattuizioni dei contraenti.

Tale possibilità, resta quindi affidata alla reciproca disponibilità e libera volontà di locatore e conduttore, in ossequio al principio dell’autonomia contrattuale dettato dall’art.1322 C.c..

Tuttavia, viene da chiedersi se la situazione eccezionale che stiamo vivendo, non possa costituire l’occasione per dare attuazione all’idea, sinora affidata alle riflessioni della dottrina ed a qualche progetto di legge che non ha visto la luce, di introdurre nel sistema del Codice una regola generale che nei contratti di durata imponga la rinegoziazione delle condizioni contrattuali in presenza, appunto, di sopravvenienze eccezionali ed imprevedibili.

E’ maturo il tempo per riflettere sui rimedi manutentivi del rapporto obbligatorio e non ragionare solo in termini risolutivi?

La strada forse è tracciata: si dovrà avere il coraggio di percorrerla fino in fondo, di modo che il ricordo di tale periodo non rimanga solo nei libri di storia o di economia, ma sia presente anche nelle rassegne di giurisprudenza e renda concreta ed operante la solidarietà sociale, al riparo da abusi ed emulazioni da ambo le parti.