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RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA PER OMESSO TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE

 Omesso trasferimento del paziente presso una struttura specializzata? È responsabile la struttura sanitaria

È quanto affermato dal Tribunale di Firenze la quale, con sentenza del 21 giugno 2018, ha affermato che: “sussiste la responsabilità della struttura sanitaria per aver omesso di trasferire immediatamente il paziente presso un ospedale specializzato, ovvero dotato delle attrezzature necessarie al trattamento della patologia del medesimo. Tale condotta omissiva configura, infatti, un inadempimento all’obbligo di intervento gravante sull’ente ospedaliero, che impone l’adozione di tutte le misure di emergenza necessarie alla cura del paziente”. 

Il caso: Gli eredi di una signora convenivano davanti al Tribunale di Firenze la casa di cura ove la donna era stata ricoverata, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso della medesima, da ricondursi a negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici operanti nella struttura convenuta e alle carenze organizzative di quest’ultima.

In particolare, gli attori lamentavano che la donna era stata sottoposta presso la suddetta casa di cura ad intervento chirurgico di protesizzazione dell’anca e che al momento del ricovero si trovava in condizioni già abbastanza precarie.

Secondo quanto rappresentato da parte attrice, durante l’anestesia effettuata prima dell’intervento, alla donna non veniva praticata la trasfusione di sangue pure richiesta il giorno precedente dal personale medico. Nelle ore successive all’operazione chirurgica, dai controlli clinici emergeva il crollo dell’emoglobina nella paziente, la quale veniva conseguentemente sottoposta ad una trasfusione. Soltanto nel primo pomeriggio, all’esito della diagnosi di infarto ed edema polmonare, la donna veniva trasferita presso altra struttura sanitaria, ormai in stato di shock emorragico, e poco dopo decedeva.

Gli eredi evidenziavano che dalla CTU medico legale effettuata in sede di giudizio erano emerse:

i) una responsabilità omissiva, di natura extracontrattuale, dei singoli sanitari della struttura, i quali avrebbero dovuto decidere per l’immediato trasferimento della donna presso un ospedale dotato di cardiologia emodinamica e di reparto di terapia intensiva già al sorgere dei primi sintomi che avrebbero dovuto far pensare ad un infarto miocardico;

ii) una responsabilità da disorganizzazione, di natura contrattuale, della struttura ospedaliera.

Gli attori evidenziavano, infine, di aver esperito il tentativo di mediazione, che aveva tuttavia avuto esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta all’apposito incontro e che, nonostante gli esiti della CTU suddetta avessero confermato la responsabilità della struttura nella causazione del decesso della donna, la convenuta non si era resa disponibile ad alcun accordo transattivo.

Si costituiva la struttura ospedaliera, contestando quanto rilevato dagli attori.

Il Giudice, istruita la causa documentalmente, all’esito accoglieva le domande risarcitorie degli attori.

 

Impatti pratico-operativi

Il Giudice ha anzitutto accertato la sussistenza della condotta negligente della casa di cura convenuta per aver omesso di eseguire sia un controllo preoperatorio al cuore e sia una visita anestesiologica, in quanto tali accertamenti avrebbero consentito di valutare con attenzione il rischio operatorio e l’adeguatezza dell’intervento chirurgico, tenuto anche conto che la paziente presentava già una patologia cardiaca ed aveva un’età avanzata (settantotto anni).

A tal riguardo, il giudicante, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito, infatti, che le omissioni della cartella clinica devono essere interpretate in senso sfavorevole alla struttura ed ha pertanto ritenuto che tali controlli non fossero stati svolti dai sanitari proprio in quanto non presenti in cartella clinica.

Sul punto, il giudice si è peraltro discostato dalle conclusioni del CTU, il quale aveva invece ritenuto che dalla mancata annotazione in cartella clinica della valutazione del rischio operatorio doveva invece farsi discendere che l’intervento era stato valutato dai sanitari come adeguato.

Ciò evidenziato, il giudice ha altresì osservato che il CTU aveva invece correttamente rilevato la grave condotta omissiva tenuta dai sanitari successivamente all’intervento, i quali, pur sospettando l’insorgere di una patologia cardiaca acuta e un evento ischemico non avevano inviato immediatamente la paziente alla struttura ospedaliera specializzata, per consentire un tempestivo trattamento della patologia cardiaca.

Al riguardo, il giudicante, richiamandosi alle conclusioni espresse dal consulente tecnico, ha evidenziato che in tali casi, se il paziente non viene sottoposto a terapia nelle prime due ore dalla comparsa dei sintomi muore nel 70% dei casi e nella specie, la donna era stata trattata con un ritardo di almeno tre ore.

Nello specifico, il giudice ha, infatti, osservato che pur sospettando dell’infarto in atto a partire dalla mattina del giorno successivo all’intervento, i sanitari avevano omesso di trasferire immediatamente la paziente all’ospedale dotato di tutte le attrezzature necessarie al trattamento della patologia, prima che si aggravasse. Soltanto, infatti, nel primo pomeriggio i medici avevano deciso di disporre il trasferimento in questione, ma una volta giunta al pronto soccorso dell’ospedale la donna era già in condizioni praticamente irreversibili.

In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità della struttura sanitaria per violazione dei principi di diligenzaprudenza e perizia nell’adempimento dell’obbligo di intervento sulla medesima gravante, che richiede l’adozione di tutte le misure di emergenza necessarie, quali appunto l’immediato trasferimento del paziente presso strutture specializzate o la convocazione di specialisti.

Il giudice ha dunque accertato la sussistenza del nesso causale tra l’evento morte e la condotta negligente della struttura, peraltro precisando che sebbene il CTU si fosse richiamato alle chance (60-70%) che la paziente avrebbe avuto di sopravvivere se trattata tempestivamente in maniera adeguata, ciò non potesse vincolare il giudice stesso ai fini della qualificazione del danno come mera perdita di chance, avendo piuttosto nel caso di specie il CTU accertato il nesso causale diretto – non certo ma comunque altamente probabile – tra il decesso e la condotta omissiva dei medici.

Il Giudice ha pertanto condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subiti dai figli iure proprio, nonché per la quota del coniuge della donna deceduto nelle more del giudizio, applicando i valori minimi di cui alle tabelle milanesi ai fini della relativa liquidazione, in ragione dell’età della donna deceduta e della conseguente entità del rapporto perduto.

Infine, il giudice ha condannato la struttura sanitaria per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c., al pagamento di un’ulteriore somma pari all’importo delle spese legali liquidate, in quanto:

i) gli attori avevano esperito il tentativo di mediazione, al quale tuttavia non avevano partecipato nè la struttura sanitaria, né la compagnia di assicurazione;

ii) nonostante la perizia del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo avesse accertato la responsabilità della struttura convenuta, quest’ultima e la compagnia assicurativa non avevano proceduto a liquidare in favore dei congiunti neppure una somma in acconto.

 

Tribunale di Firenze, sentenza del 21 giugno 2018

 

Responsabilità civile

Il termine “lungo” di prescrizione si applica a tutti i danneggiati dal fatto-reato

In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione del terzo comma dell’art. 2947 c.c., che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza del 24 ottobre 2018, n. 26958.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. civ. sez. III, 22 gennaio 1968, n. 171

Cass. civ. sez. III, 6 settembre 1976, n. 3106

Cass. civ. sez. III, 26 febbraio 2003, n. 2888

Cass. civ. sez. III, 5 luglio 2017, n. 16481

Difformi: Non si rinvengono precedenti

B.P. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che ne accoglieva il gravarne avverso la decisione del Giudice di pace della medesima Città soltanto sul capo della liquidazione delle spese di lite, confermandola quanto alla responsabilità al 50% del medesimo B.P. per il sinistro stradale del 29 settembre 2003 (allorquando, alla guida della propria bicicletta, entrava in collisione con il ciclomotore condotto da V. C. e di proprietà di L.B.), con condanna dello stesso B.P. al risarcimento, nella predetta misura del 50%, del danno non patrimoniale patito da V.C. e di quello patrimoniale patito da L.B.

Il giudice di appello ha applicato, nella specie (ossia al pregiudizio patrimoniale subito dalla proprietaria del ciclomotore danneggiato nel sinistro per cui è causa), il termine di prescrizione quinquennale di cui al terzo comma dell’art. 2947 c.c., decorrente dal giorno del sinistro (29 settembre 2003, “con la conseguenza che il diritto si sarebbe estinto per prescrizione — ove non fosse stato introdotto il giudizio di primo grado — in data 29 settembre 2008”).

Il Tribunale, tuttavia, ha equivocato la portata del precedente giurisprudenziale su cui ha fondato la decisione.

La risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità affermava che, quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l’altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947, comma 3, c.c.per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall’illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio opera, però, solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell’ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica l’unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico penale pendente, al fine di evitare la prescrizione, e, soprattutto, per la possibilità della costituzione di parte civile nel processo penale, dove la pretesa di risarcimento inerente all’illecito civile non si presenta con carattere di autonomia rispetto a quella di risarcimento del danno specifico derivante dal fatto costituente reato.

Si è, poi, affermato che, in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione del terzo comma dell’art. 2947 c.c., che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso.

In particolare, il fatto illecito generatore del danno, ove sia considerato dalla legge come reato, conserva detta natura anche se il soggetto danneggiato non sia la persona offesa da questo. In questo caso, poiché il fatto che ha causato il danno risarcibile è considerato dalla legge come reato, ai fini prescrizionali si applica la disciplina prevista dal terzo comma dell’art. 2947 c.c.e non dai primi due commi dello stesso articolo. In altri termini, la predetta norma di cui all’art. 2947, comma 3, c.c., è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso.

Per rendere più chiaro il principio, è stato puntualizzato che il proprietario dell’auto su cui viaggiava il danneggiato (se diverso da questi), non ha subito un danno (conseguenza) dal reato (evento) di lesioni, ma solo un “danneggiamento colposo” dell’auto, che non costituendo reato comporta che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni. Diversamente, il datore di lavoro del danneggiato, che ha corrisposto la retribuzione a questi durante il tempo dell’invalidità temporanea, ha subito un danno-conseguenza patrimoniale dall’evento di lesioni colpose (reato), subito dal lavoratore dipendente, con la conseguenza che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento è quello di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. Se il datore di lavoro è anche proprietario dell’auto, sommandosi nello stesso soggetto sia la qualità di danneggiato dal fatto di reato che di danneggiato da illecito esclusivamente civile, in applicazione dello stesso principio che attiene all’offeso dal reato, potrà avvalersi del più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947, comma 3, c.c.

Esito del ricorso:

Cassa la sentenza n. 1014/2016 del Tribunale di Civitavecchia depositata il 22 settembre 2016 e decide nel merito

Riferimenti normativi

Art. 2947 c.c.

STALKING

Minacce insieme a messaggi d’amore su Facebook: è stalking

Perché si realizzi la condotta di atti persecutori è necessario che l’agente voglia porre in essere condotte reiterate di minaccia o molestia ai danni della persona offesa per un arco di tempo apprezzabile, nonché incidenti sulla vita lavorativa, relazionale ed affettiva, tale da ingenerare un perdurante stato di ansia e paura. È quanto ribadito dal Tribunale di Torino con sentenza del 13 giugno 2018

Messaggi di minaccia e d’amore: atti persecutori se incidono nella vita lavorativa e relazionale della vittima

In fatto. Tizio è imputato del reato di cui all’art. 612 bis c. 1 e 2 c.p. A fronte di richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero della procura di Torino, all’udienza preliminare, il difensore dell’imputato presentava istanza ex art. 444 e sgg. c.p.p. di applicazione della pena finale di mesi quattro di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente sanzione della libertà controllata per la durata di otto mesi ex art. 53 e sgg. della L. n. 689/1981 e subordinata al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sulla quale il Pubblico Ministero prestava il proprio consenso. Il Tribunale applicava nei confronti di Tizio la pena finale di 4 mesi, concessa la circostanza attenuante dell’avvenuta riparazione integrale del danno mediante risarcimento, da ritenersi prevalente rispetto alla contestata aggravante. Sostituiva la pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata per la durata di 8 mesi. Ordinava che l’esecuzione della pena restasse sospesa.

I fatti contestati al soggetto agente consistono in condotte reiterate di minaccia e di molestie, attraverso invio di numerosissime mail, messaggi, contenenti frasi intimidatorie quali “se non mi rispondi faccio una fesseria irreparabile”, “cretina con poco cervello”, alternate a dichiarazioni d’amore.

L’agente si lamentava in queste comunicazioni altresì del fatto che la persona offesa si era astenuta quale componente della commissione che doveva pronunciarsi nel procedimento disciplinare (aperto nei suoi confronti). Veniva contestato all’agente di essersi creato un profilo falso, di avere inserito nel profilo foto di donna molto simile alla persona offesa e attribuito l’inizio di una relazione tra la donna e sè stesso; attraverso questo profilo chiedeva poi l’amicizia ai conoscenti della persona offesa. La condotta contestata e descritta, peraltro, avveniva dopo la notifica del provvedimento di ammonimento.

Il Tribunale considera che l’invio di frasi minacciose e infastidenti unitamente alla creazione del falso profilo, abbiano concretizzato la condotta contestata di atti persecutori, ovvero stalking, avuto anche riguardo allo stato cagionato nella donna di persistente ansia e agitazione.

Ciò che la norma richiede ai fini della realizzazione della condotta è, infatti, oltre ai requisiti oggettivo e soggettivo del reato, la prova della realizzazione di quello stato di ansia e agitazione che deve connotare la reazione della vittima agli atteggiamenti del suo “persecutore”. Le condotte infastidenti e moleste dell’agente si devono cioè ripercuotere nella vita privata o nella sfera lavorativa della vittima in modo incidente, in maniera significativa; tale per cui la persona offesa si trovi a vivere uno stato di agitazione e/o sofferenza psicologica che la induca talvolta persino a cambiare stile e/o abitudini di vita, che sia quella privata o lavorativa: come potrebbe essere segnatamente intraprendere percorsi stradali diversi dal consueto, dovere cambiare utenza cellulare, account mail, chiudere e/o modificare profili sui social network et similia.

Le condotte contestate nella fattispecie descritta possono corrispondere a molestie di varia natura che devono avvenire in un arco di tempo apprezzabile, devono essere ripetute e devono essere volte ad intaccare la libertà morale e di autodeterminazione del soggetto “preso di mira”, tanto da minarne la tranquillità e la serenità psicologica. L’indagine sullo stato intimo della persona offesa deve essere svolta su elementi apprezzabili oggettivamente, dunque ecco l’importanza delle alterazioni delle abitudini di vita, nonché le dichiarazioni della persona offesa, della quale il Giudice deve saggiare, naturalmente, la credibilità.

Gli elementi strutturali della fattispecie descritti sono funzionalmente collegati tra loro: la condotta dell’agente, infatti, sorretta dall’elemento psicologico del dolo, deve essere connessa allo stato di ansia o di paura: la norma testualmente recita infatti “…in modo da cagionare…”.

Per procedere efficacemente a questo accertamento si deve muovere dalla relazione sussistente tra i soggetti coinvolti al fine di effettuare quella indagine psicologica (per verificare appunto lo stato di ansia e paura) al fine di accertarne la sussistenza.

Quindi, concludendo, perché si realizzi la condotta di cui all’art. 612 bis c.p.non è sufficiente da solo il piano puramente oggettivo sviluppato dall’agente, ma è necessario che l’agente voglia porre in essere condotte di minaccia o molestia nella consapevolezza dell’idoneità delle stesse alla produzione di uno degli eventi previsti dalla norma e deve riscontrarsi un intento unitario che travalica i singoli atti della condotta tipica e che produca, in ultimo, nella persona offesa, un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

Avv. Antonino Scavone

BENI CONDOMINIALI COMUNI? IL VERBALE ASSEMBLEARE NON HA VALORE DI CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE

È impedito all’assemblea di porre pesi o vincoli a carico di tutti i condomini qualificando un bene come comune. Simile dichiarazione, anche se resa dall’amministratore, non può mai qualificarsi come confessione stragiudiziale, non essendo questa riferibile con certezza a tutti i condomini.  La realizzazione di un’area ecologica in un giardino comune a più autonomi condomini rappresenta un atto eccedente i limiti di cui all’art. 1102 c.c. È legittima se l’area è di proprietà esclusiva di uno di essi. E’ quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 23752 dell’1 ottobre 2018.

La natura comune di un bene non può dedursi dalla dichiarazione di scienza in tal senso contenuta nel verbale di una assemblea condominiale, essendo simile dichiarazione attribuibile unicamente a coloro che in assemblea che l’hanno resa, con esclusione quindi dei dissenzienti, degli astenuti e, soprattutto, degli assenti. Il che porta ad escludere che essa possa assumere valenza di una confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2730 c.c., con tutte le conseguenze che la legge attribuisce a tale istituto giuridico.

Questo è il principio espresso dai giudici supremi di legittimità con l’ordinanza n. 23752 resa in data 1 ottobre 2018 a conclusione di un giudizio che, nel merito, aveva visto confrontarsi due Condomini limitrofi sulla legittimità o meno dell’area ecologica che l’uno aveva realizzato sul giardino che riteneva comune con l’altro.

Un Condominio aveva citato in giudizio l’altro chiedendo la rimozione delle opere che il primo aveva realizzato sul giardino presumibilmente comune e consistite nello smantellamento di una porzione di verde per ivi posizionare i propri contenitori dei rifiuti. Si era costituito l’altro Condominio, contestando non solo il fondamento della pretesa avversaria, ma anche chiedendo, in via riconvenzionale, la declaratoria della proprietà esclusiva della porzione di giardino ove erano state realizzate le opere contestate.

Il giudice di prime cure, ritenuta la natura comune tra le parti del giardino in questione, ordinava la rimozione dei manufatti posati sulla porzione di verde comune ed accoglieva la conseguente domanda di ripristino dello stato dei luoghi: ciò sul presupposto che gli interventi eseguiti dal Condominio convenuto nel giardino comune costituissero atti che andavano ben oltre i limiti dettati dall’art. 1102 c.c. in quanto destinati a mutare la destinazione tipica del bene comune oggetto di causa.

Proposto appello, i giudici di secondo grado hanno radicalmente rivisto la sentenza gravata e, in totale accoglimento del gravame, hanno rilevato che, dall’attento esame della documentazione prodotta in atti e, soprattutto, valorizzando il contenuto di entrambe i regolamenti condominiali, emergeva l’esistenza di due porzioni autonome e distinte del giardino in questione, sebbene non fisicamente recintate. Il che ha portato ad escludere, da un lato, la proprietà comune del giardino e dunque la sussistenza di una comunione di esso tra i due Condomini limitrofi; dall’altro, a dichiarare pienamente legittime le opere riguardanti le due aree ecologiche in quanto realizzate su un’area di proprietà esclusiva.

Il Condominio soccombente non si è arreso ed ha chiesto l’intervento dei giudici di legittimità, censurando la sentenza resa dai giudici d’appello sotto svariati motivi, tra cui l’errata interpretazioni del contenuto dei regolamenti dei due Condomini e il mancato riconoscimento di natura confessoria alla dichiarazione resa dall’amministratore del condominio appellato che, in un documento da lui sottoscritto, aveva sostenuto la natura comune del giardino oggetto del contendere.

La corte suprema non ha ritenuto meritevoli di accoglimento entrambe dette motivazioni in quanto inammissibili.

In tema di interpretazione dei regolamenti condominiali, su cui i giudici di secondo grado hanno fondato la loro decisione, la suprema Corte era già stata più volte interpellata ed anche da ultimo Cass. 29404/17; (Cass. n.20248/16) aveva confermato che in sede di legittimità non è possibile rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali a cui sono giunti i giudici di merito perché in tal modo si giungerebbe ad una nuova pronuncia sul fatto, come tale estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Il principio è stato ribadito anche nel caso in esame, in risposta alla pretesa del Condominio ricorrente di vedere riformata la lettura che i giudici d’appello avevano fornito dei due regolamenti, radicalmente opposta a quella del Condominio attore in primo grado secondo cui, dal contenuto di essi, si doveva evincere un vincolo pattizio di destinazione a giardino dell’area interessata dagli interventi eseguiti.

Spetta infatti in via esclusiva al giudice di merito, rientrando nei suoi poteri, procedere all’interpretazione delle norme del regolamento di condominio, laddove il contenuto delle clausole non è sufficientemente chiaro oppure se, in quanto generico, non si addice facilmente al caso che in concreto si verifica.

Né maggiore fortuna hanno avuto le censure mosse dal Condominio ricorrente circa l’irrilevanza riservata dai giudici di merito alla dichiarazione resa dall’amministratore in ordine alla natura comune dell’area a verde in uso ai due Condomini, a cui la Corte d’appello, contrariamente alla decisione assunta dal giudice di primo grado, ha negato valore di confessione stragiudiziale.

I giudici supremi hanno risolto in radice il problema ed hanno respinto le motivazioni addotte da parte del ricorrente richiamando, in termini generali, l’ormai consolidato principio secondo cui l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ove lo stesso sia fondato su una motivazione immune da vizi logici. Ad ulteriore conferma dell’infondatezza della mossa censura hanno sottolineato come, sempre in via generale, le dichiarazioni di scienza rese dall’assemblea circa la natura comune di un bene non possano assumere natura confessoria in quanto attribuibili, semmai, ai soli condomini favorevoli e partecipanti all’assemblea in cui esse vengono rese e dunque non già a tutti i condomini, restando infatti esclusi coloro che abbiamo espresso parere contrario, gli astenuti e, principalmente, gli assenti.

A ciò aggiungasi, in ogni caso, che è impedito all’assemblea di imporre oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, talché ancor meno ad essa è consentito di qualificare la proprietà di un bene, non avendone titolo.

Tanto meno simili poteri possono ritenersi attribuiti all’amministratore del Condominio in quanto mero mandatario a cui competono le sole specifiche attribuzioni previste dalla legge o di volta in volta assegnategli dall’assemblea.

Merita invece dovuta riflessione l’affermazione dei giudici supremi i quali, a conferma della decisione sul punto assunta dai giudici di secondo grado e sulla base però di un diverso presupposto rispetto a quello esaminato dal primo giudice di merito, confermano la liceità degli interventi riguardanti la realizzazione delle aree ecologiche in quanto eseguita dal legittimo proprietario sulla propria porzione di giardino.

Non è detto, per il vero, che all’assemblea del Condominio sia sempre consentito di intervenire sui beni comuni con discrezionalità e a semplice piacimento dei condomini solo per il fatto che detti beni siano in comproprietà tra quest’ultimi. Ci sono comunque delle regole che vanno rispettate, a cominciare da quelle che disciplinano le innovazioni, vietandole laddove non siano deliberate con l’unanimità del voti e sempre che non ledano regole tecniche di sicurezza e di stabilità del fabbricato oppure alterino il decoro architettonico o rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Altre regole disciplinano invece l’iter da seguire qualora, pur nell’interesse condominiale, l’assemblea deliberi di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. L’introdotto art. 1117 ter c.c.prevede un dettagliato percorso che deve essere rispettato al fine di raggiungere tale obiettivo, fermi comunque i limiti del decoro architettonico e della stabilità e sicurezza del fabbricato.

Nel caso in specie, non è del tutto condivisibile il concetto espresso nella sentenza in esame circa la libertà del Condominio di operare come meglio crede sulle parti comuni, perché per far questo ha il dovere di rispettare precise regole dettate dal legislatore proprio per evitare il libero arbitrio da parte dell’assemblea.

Sebbene sia evidente che il giudice di primo grado, nel qualificare la realizzazione delle aree ecologiche come un atto eccedente i limiti di cui all’art. 1102 c.c., abbia preso in considerazione la natura comune del giardino e non già la singola porzione poi risultata essere di proprietà esclusiva del Condominio , non è affatto pacifico che siano leciti tutti gli interventi che si decidano di eseguire sugli spazi comuni, perché anche il rispetto dell’originaria destinazione ad essi impressa merita la dovuta attenzione da parte dell’assemblea: anche lo smantellamento di un’area destinata a giardino per ivi posizionare i contenitori dei rifiuti lascia spazio comunque a fondati dubbi sulla sua liceità.

Cassazione civile, sez. II, ordinanza, 1 ottobre 2018, n. 23752

Avv. Antonino Scavone

Fornitura idrica e gas: bonus sociale idrico 2018, modalità di richiesta e termini per l’accesso – 13 01 2018

Con la Delibera 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/idr. l’Autorità ha definito le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° gennaio 2018. Con la Delibera 27 dicembre 2017, n. 905/2017/R/GAS, vengono attuate le disposizioni
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di semplificazione dell’iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Con la Delibera 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/idr vengono definite le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. Al riguardo, l’articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. Collegato Ambientale) in tema di tariffa sociale del Servizio idrico intergato (SII) ha previsto che l’Autorità, “al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicur[i] agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”. Il d.P.C.M. 13 ottobre 2016, adottato in forza della citata previsione, ha quindi dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale, stabilendo che “il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno”.

Con la presente delibera, in attuazione del suddetto quadro normativo, l’Autorità riconosce dal 1° gennaio 2018, agli utenti del settore idrico in condizioni di disagio economico, uno sconto in bolletta attraverso il c.d. Bonus sociale idrico. In particolare, all’agevolazione potranno accedere tutti i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico (si tratta delle stesse condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas). Inoltre, viene riconosciuta la facoltà per gli Enti di governo dell’ambito (Ega) competenti per il relativo territorio di introdurre o confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo.

Al contempo, con riferimento alle modalità di copertura dell’onere derivante dal riconoscimento della predetta agevolazione, la delibera stabilisce che tale copertura sia assicurata: per il bonus sociale idrico, tramite un meccanismo su base nazionale che prevede l’istituzione di una nuova componente tariffaria (UI3) applicata alla generalità delle utenze, ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto; per il bonus idrico integrativo, mediante un meccanismo su base locale, le cui modalità attuative verranno definite con successivo provvedimento nell’ambito delle disposizioni inerenti l’aggiornamento tariffario.

La richiesta del Bonus dovrà essere presentata al proprio comune di residenza (o ai Caf delegati dal comune) congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas. Qualora accettata, permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun componente il nucleo familiare. Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto; per l’utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica, il Bonus sociale idrico verrà erogato in un’unica soluzione dal gestore del servizio idrico con le modalità individuate da quest’ultimo (quali, ad esempio, un versamento su conto corrente bancario o attraverso l’emissione di un assegno circolare non trasferibile in favore del beneficiario).

Potranno automaticamente usufruire del bonus idrico, analogamente a quanto previsto per il bonus elettrico e gas dal decreto legislativo n. 147/2017, i titolari di Carta Acquisti o ammessi al Reddito di Inclusione. Per il solo anno 2018, la richiesta del Bonus sociale idrico potrà essere presentata (congiuntamente a quella per il bonus elettrico e/o gas) dal 1° luglio 2018, poiché sarà necessario verificare ancora alcuni aspetti implementativi e rendere operativi i sistemi informativi dei comuni e dei gestori. Ciò consentirà comunque al richiedente di vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1° gennaio 2018. La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile sul sito internet dell’Autorità, (www.autorita.energia.it) e pubblicata anche sul sito del gestore, dell’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente e sul sito dedicato dell’Anci (www.sgate.anci.it).

(articolo tratto da Leggi D’Italia Professionale)

Se il consumatore cambia idea: il diritto di recesso nell’e-commerce di prodotti – 21/10/2017

Chi esercita un’attività di vendita online verso il consumatore ha necessità di conoscere in modo approfondito cosa preveda il Codice del Consumo (art. 52 e ss.) in tema di diritto di recesso.

Il Legislatore, infatti, ha previsto un trattamento di favore per l’acquirente online, conferendogli il diritto di “ripensare” alla convenienza del contratto sottoscritto, in modo del tutto libero, una volta che, nella comodità di casa propria, egli sia entrato in possesso del prodotto e abbia avuto modo di valutarne caratteristiche e qualità.

Il diritto di “pentirsi” dell’acquisto, pertanto, attribuisce al consumatore il potere di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale attraverso una semplice comunicazione al Merchant, senza che sia obbligatorio specificarne il motivo.

Ricevuta la richiesta di recesso, il merchant ha su di sé l’obbligo di rimborsare il consumatore, mentre su quest’ultimo grava l’onere della restituzione del bene stesso.

L’intera procedura del recesso è descritta in modo dettagliato dal Codice del Consumo, che inoltre prevede conseguenze molto pesanti per chi non rispetta le prescrizioni normative.

Cercando di riassumere i contenuti di tale istituto giuridico, può dirsi possibile distinguere quattro fasi del recesso, una propedeutica all’altra:

A. Onere di informativa precontrattuale completa al consumatore

B. Esercizio del diritto di recesso

C. Rimborso del prezzo di vendita

D. Restituzione dei beni.

Ognuna di esse merita una specifica analisi.

A) L’onere di informativa precontrattuale in tema di recesso

Il professionista che fa e-commerce ha l’obbligo di informare il consumatore circa l’esistenza del diritto di recesso, nonché l’onere di metterlo in condizione di poter esercitare tale facoltà rendendogli disponibile una esauriente spiegazione sulle fasi che regolano la procedura.

E’ l’art. 49 del Codice del Consumo che stabilisce il pilastro iniziale e fondamentale: “Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza […], il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: […] h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; […] m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59 (casi di esclusione), l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso”.

E’ il merchant, quindi, il primo protagonista attivo: egli è obbligato a relazionarsi con il cliente informandolo adeguatamente.

L’inadempimento genera conseguenze importanti; l’art. 53, infatti, stabilisce che: “Se in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 52, comma 2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 52, comma 2, il periodo di recessotermina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.”

Dalla lettura della disposizione si evince che la carenza informativa non può avere, in alcun caso, effetti negativi a svantaggio del consumatore: se il venditore non fornisce correttamente i dati utili all’esercizio del recesso in tempi antecedenti la stipulazione del contratto, il legislatore sanziona l’inadempimento con un allungamento dei termini che, nei casi più gravi, arriva addirittura ad essere di 1 anno e 14 giorni.

Ma non è tutto.

L’art. 49, lettera h), stabilisce un ulteriore dovere del professionista: consegnare all’acquirente un modello di lettera per l’esercizio del recesso (c.d. modulo standard) che, all’occorrenza, questi può editare, integrare, stampare e spedire via posta raccomandata.

A nulla rileva l’eventuale predisposizione di altri “form”, messi all’uopo a disposizione sul sito, aventi medesima funzione: tali strumenti possono essere previsti solo in aggiunta, rimanendo comunque obbligatorio consegnare all’utente il modulo preimpostato e lasciare a lui la libertà in merito al suo utilizzo o meno.

In tema di diritto al ripensamento, infine, è utile citare il contenuto di una pronuncia della Suprema Corte di cassazione (Corte di Cassazione n.14762/2003) la quale ha ribadito: “la clausola di recesso indicata all’interno delle condizioni generali di contrattodeve restare separata dalle altre clausole, per rendere chiara, trasparente ed immediata l’informazione al consumatore.”

La Corte si è espressa anche in riferimento all’evidenza grafica della informazione, sottolineando come essa debba avere caratteri tipografici eguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento.

La Corte svolge poi una serie di considerazioni sulla correttezza informativa, definendo “incompleta” l’informazione sul recesso manchevole delle indicazioni circa i casi di esclusione del recesso e la modalità con la quale deve essere spedita e ricevuta la comunicazione del consumatore sull’intenzione di recedere.

B) Esercizio del diritto di recesso

Come stabilito dal Codice del Consumo, il consumatore ha 14 giorni per recedere dal suo comunicando la circostanza al venditore.

L’utente ha diritto di non specificare i motivi del recesso, perché si presume per legge una circostanza: chi compra a distanza, non “vede” e non “tocca” direttamente l’oggetto della vendita, del quale prende completa visione solamente al momento della consegna.

La volontà contrattuale, pertanto, che ha spinto il cliente a perfezionare un acquisto online, si conferma (o smentisce) quando quest’ultimo prendere reale contezza del bene ricevuto, constatando la qualità di quest’ultimo con i propri occhi, lontano da uno schermo del pc che può anche falsare la percezione visiva.

Il legislatore, quindi, considera il consumatore come se fosse in un limbo, dal quale uscirà solamente quando, fisicamente, prenderà possesso e contatto con il prodotto.

Se, in questa fase finale, maneggiando l’acquistoin modo tale da stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamentodi esso (art. 57), si rende conto di aver commesso un errore o, semplicemente, di non essere soddisfatto nelle proprie aspettative, egli lo potrà semplicemente rimandare al venditore senza dover specificare alcunchè (e senza che il merchant pretenda, di contro, spiegazioni di sorta come condizione del reso).

Affinchè il consumatore possa beneficiare della facoltà attribuitagli dall’art. 54, deve: “Prima della scadenza del periodo di recesso, informare il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure

b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.”.

Per l’esercizio del recesso si utilizza, classicamente, la raccomandata a/r; tuttavia, qualunque altro mezzo che dia certezza della provenienza della dichiarazione dal titolare del diritto, e la prova di ricezione, è giuridicamente valida (ad es., la posta elettronica certificata – PEC).

Una precisazione, tuttavia, è d’obbligo con riferimento alle modalità da usare per il calcolo del termine dei 14 gg per l’esercizio del diritto: questo si effettua con la modalità “calendario”, partendo, senza computarlo, dal giorno in cui il consumatore entra in possesso del prodotto e proseguendo sino al 14 giorno successivo che, al contrario, va conteggiato nel termine.

Il professionista che riceve la comunicazione, deve senza indugio dare al consumatore conferma di ricevimento su supporto durevole. Dopo di che, si passa alle fasi successive di rimborso e restituzione del bene.

C) Il rimborso del prezzo di vendita

Espressa dal consumatore la volontà di voler procedere alla restituzione del suo acquisto, il professionista ha l’obbligo di rimborsare tutti i pagamenti ricevuti in occasione della vendita comprensivi dei costi di consegna standard. Per adempiere all’obbligo di rimborso è previsto un termine non superiore a 14 giorni decorrenti dal momento in cui il merchant è stato informato dal consumatore della volontà di recedere.

Tuttavia, l’art. 56, comma 3, specifica che: “Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni oppure finchè il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima”.

In tale ultimo caso, nelle condizioni generali di contratto, dovrà essere specificato in modo chiaro che il professionista differisce il rimborso al verificarsi di una o entrambe le circostanze.

L’art. 57 del codice del Consumo impedisce al merchant di trattenere arbitrariamente somme di denaro che siano correlate all’uso del bene o alla mancata disponibilità dello stesso presso i magazzini: la restituzione del corrispettivo deve, infatti, essere integrale.

Il professionista, una volta ricevuto in restituzione il prodotto, potrà eventualmente valutare e peritare l’oggetto, e ritenere responsabile il consumatore per l’eventuale “diminuzione di valore” dell’oggetto stesso qualora risulti che ne sia stata fatta una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dello stesso.

In altri termini: se dall’uso del bene da parte dell’utente ne deriva un danno al prodotto, tale per cui il suo valore è diminuito, questi ne risponde con il venditore.

Come detto, il rimborso deve avvenire entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso e senza indebito ritardo: pertanto, entro tale termine il merchant deve procedere al riaccredito delle somme con le stesse modalità usate dal consumatore per il pagamento del bene.

D) La restituzione dei beni

Dal recesso scaturiscono stringenti obblighi anche per il consumatore: egli, infatti, comunicata la volontà di restituire il prodotto, deve rispedire quanto ricevuto entro 14 giorni, facendosi carico della relativa spesa (art. 57 cod. cons.).

Ovviamente, è sempre possibile che (per politica commerciale) il merchant si accolli le spese di riconsegna in caso di recesso.

Sia che opti per la scelta di farsene carico, sia per l’ipotesi opposta, deve comunque fare menzione della policy adottata nelle condizioni generali di vendita pubblicate sul sito, sottoscritte dal consumatore al momento dell’ordine (Se il merchant omette tale comunicazione, il costo resta per legge a suo carico: “Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purche’ il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbiaomesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore”).

Ai sensi dell’art. 56 del Codice del Consumo, il termine dei 14 giorni si intende rispettato se il cliente rispedisce i beni prima della scadenza del termine stesso (a tale scopo, basta la prova di avvenuta consegna all’ufficio postale o al corriere nei termini previsit).

Casi particolari: le esclusioni dal diritto di recesso

Il Codice del consumo, all’art. 59, prevede che vi siano alcune fattispecie di acquisti a distanza per i quali resta del tutto escluso il diritto di recesso.

Nella categorizzazione indicata dalla legge si ritrova, in via esemplificativa:

  • la fornitura di beni personalizzati o confezionati su misura;
  • la fornitura di beni deteriorabili;
  • la fornitura di beni sigillati che, per motivi di sicurezza o di salute, non si prestano alla loro restituzione dopo l’apertura;
  • la fornitura di bevande alcoliche il cui prezzo, concordato, sia legato a fluttuazioni di mercato e la cui consegna non possa avvenire prima di 30 giorni;
  • la fornitura di giornali, riviste e periodici;
  • la fornitura di video/audio/software consegnati sigillati e che siano stati aperti;
  • i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione.

In tali casi, imperativi, espressamente codificati e non suscettibili di ampliamento analogico o modifica da parte del professionista o delle parti, il merchant ha diritto di rifiutare la restituzione del prodotto e negare il rimborso del prezzo pagato solo se, in modo puntuale ai sensi dell’art. 49, ha indicato nelle condizioni generali per quali prodotti è esclusa la facoltà di cui all’art. 54.

Il recesso in periodo di saldi nei negozi “online”: sempre possibile?

Un interrogativo che ricorre puntuale nel periodo estivo o invernale di “saldi e ribassi” online è se sia possibile escludere il recesso per i beni in promozione offerti sul web.

La risposta è negativa.

Infatti, proprio per le ragioni di cui si è detto al par. 2 che precede, il diritto di recesso non è correlato alla “qualità del bene” o alle sue “caratteristiche” e, dunque, ad un motivo legato al prodotto, ma è semplicemente connesso alle modalità di conclusione del contratto che avviene a distanza, senza la dovuta consapevolezza da parte del cliente.

Del resto, il “saldo” in sé, non è mai (o non dovrebbe essere) legato ad un difetto del bene ma piuttosto legato ad un abbassamento del valore di un determinato capo (in genere di abbigliamento) che sta per “andare fuori moda”: in ragione della sua vetustà, non è più conveniente per il merchant venderlo con il prezzo originario e pieno, poiché si alza il rischio dell’avanzo in magazzino.

Il consumatore che acquista online, pertanto, può fare acquisti online anche in periodo di saldi nella più totale certezza dei propri diritti.

(Fonte www.altalex.it)

Cassazione: la telefonata registrata è una prova e può essere utilizzata in giudizio – 21/10/2017

Con la sentenza numero 47602/2017 del 17 ottobre, la Corte di cassazione è tornata sulla questione dell’utilizzabilità nel processo della registrazione di un colloquio telefonico, ribadendo che se laregistrazione è fatta ad opera di uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto che può entrare legittimamente nel procedimento a carico di un altro dei partecipanti.

Telefonata registrata: natura di prova documentale

In ogni caso, la natura di prova documentale della predetta registrazione comporta che le sue risultanze vadano valutate come tali, ovverosia accertandone necessariamente la genuinità.

Nel caso di specie, i giudici del merito avevano effettivamente riscontrato, grazie ai Ris, l’attendibilità sul piano tecnico delle conversazioni e, precisando la loro utilizzabilità pur trattandosi di copie alla luce dell’assenza di qualsivoglia preclusione all’uso processuale di copie di documenti, le avevano quindi utilizzate per la loro decisione, trovando poi l’avallo della Corte di cassazione.

Limiti all’utilizzo della registrazione telefonica

La recente pronuncia si pone sulla scia di un orientamento ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza, in forza del quale la registrazione telefonica è divenuta ormai una prova indiscutibilmente legittima.

Chiaramente, va sottolineata la sussistenza di alcuni limiti, ricordati recentemente dalla Cassazione con la sentenza numero 5259/2017, che ha precisato che per poter utilizzare come fonte di prova la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica è necessario che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta né che essa abbia avuto il tenore risultante dal nastro, che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite e che almeno una delle parti sia parte in causa.

Fonte www.studiocataldi.it

Autovelox

Autovelox: è il multato a dover provare la segnalazione inadeguata – 17/10/2017

Per la Cassazione, l’onere della prova grava su colui che si oppone alla sanzione per il mancato rispetto dei limiti di velocità dimostrare la segnaletica inadeguata.

La presenza degli autovelox fissi richiede una necessaria e adeguata segnalazione a mezzo di cartelli leggibili, aventi posizione, colore e caratteri appropriati allo scopo. Non è, tuttavia, la Pubblica Amministrazione a dover dimostrare l’adeguatezza della segnaletica, bensì al trasgressore che si oppone all’infrazione accertata nei suoi confronti.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 23566/2017.

 

Il caso

In sede di merito, alcuni automobilisti avevano impugnato dei distinti verbali di contestazione per superamento dei limiti di velocità accertati da autovelox fissi posizionati su entrambi i sensi di marcia di una strada provinciale.
In particolare, tutti i ricorrenti in vario modo avevano contestato la validità dell’accertamento delle infrazioni loro addebitate sul presupposto dell’irregolarità della segnaletica stradale, indicante la presenza delle postazioni fisse di rilevamento della velocità, inadeguata per dimensioni dei cartelli, loro posizione, colore e per dimensioni dei caratteri impiegati.

Il Tribunale in funzione di giudice d’appello, confermando la sussistenza di una violazione della normativa sulla preventiva informazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, i cui contenuti sono puntualmente stabiliti in particolare dal D.M. del 15 agosto 2007, aveva annullato tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati

Ancora, per il giudice d’appello, sarebbe stata l’amministrazione a essere gravata dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., non solo quanto alla presenza dei relativi cartelli di indicazione, ma anche circa la rispondenza degli stessi per visibilità e intelligibilità delle scritte alla loro funzione di informativa.

Onere non assolto nel corso dell’espletata istruttoria, non essendo stato possibile verificare la velocità locale predominante al tempo dell’installazione dei cartelli lungo il tratto di strada interessato agli accertamenti degli illeciti.
Autovelox: è il trasgressore a dover dimostrare la segnalazione inadeguata
Una motivazione che non trova accoglimento in sede di legittimità: per la Cassazione, ha errato il Tribunale in appello a valorizzare il comma 4 dell’art. 80 del d.P.R. n. 495/1992 poiché nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica che avvisava gli automobilisti della presenza delle postazioni di controllo della velocità.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione, infatti, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, ciò che rileva è la concreta percepibilità e leggibilità dell’avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità.

Il giudice a quo sarebbe incorso in un ulteriore errore, secondo la Cassazione, poiché graverebbe su colui che propone l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica (ai sensi del d.m. 15 agosto 2007) ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite di velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.

Come stabilito da precedente pronuncia, in tema di opposizione a sanzione amministrativa dovuta a violazione del limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa (sent n. 6242/1999).

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale in persona di altro magistrato, il quale procederà a un riesame della causa uniformandosi agli enunciati principi.

Fonte www.studiocataldi.it